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Legge 03.08.1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (G.U. 06.08.1999, n. 183 - S.O. n. 149)

Capo IV - Norme finali

Art. 34 - Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse può essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato è posto in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto nel primo e nel secondo periodo del presente comma, il personale delle case mandamentali soppresse è inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia.

3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali è inqu

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