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Legge 30.04.1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (G.U. 03.05.1999, n. 101 ripubblicato in G.U. 17.05.1999, n. 113). (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 11 - Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita".

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

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