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Legge 30.04.1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (G.U. 03.05.1999, n. 101 ripubblicato in G.U. 17.05.1999, n. 113). (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 7 - Durata degli organi elettivi di comuni e province

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni".

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

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