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Legge 30.04.1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. (G.U. 03.05.1999, n. 101 ripubblicato in G.U. 17.05.1999, n. 113). (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 9 - Albo degli scrutatori

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici".

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n

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