Decreto MPI 23.12.1999, prot. n. D1/7230
I Provveditori agli Studi nominano i componenti delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel D.M n. 318 citato.
A ciascuna commissione è assegnato un gruppo di scuole appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna, a quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo e al secondo grado e alle distinte aree disciplinari linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva o scientifico-tecnica. In rapporto al numero di domande di partecipazione alla procedura, il Provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza unica del beneficio dall'1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della procedura medesima in due o più scaglioni, a ciascuno dei quali sono assegnati per sorteggio uno o più gruppi di scuole, avendo cura di non determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso gruppo. La prova strutturata nazionale si svolge, comunque, in unica data per i candidati di tutti gli scaglioni, come stabilisce il precedente articolo 4.
I Provveditori avranno cura di costituire le commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo, nominando in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito positivo le prove della procedura e siano assegnatari della maggiorazione retributiva accessoria e che ne facciano domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di appartenenza.
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