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Direttiva MPI 03.12.1999, n. 292

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Art. 1 - Ambiti e destinatari

L'art. 104 del D.P.R. 309I90, ora ribadito dalla Legge 45199, affida al Ministero della Pubblica Istruzione e alla Scuola due funzioni principali in ordine all'educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze patologiche: quella informativa e quella educativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante una azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio.

Con la presente direttiva si forniscono linee di indirizzo per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi volti a garantire lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno, la realizzazione del diritto alla piena scolarità e qualità dell'istruzione e della formazione ed il recupero delle situazioni che possono determinare comportamenti a rischio, abbandono precoce e dispersione. Tali interventi - finalizzati ai temi dell'educazione alla salute, della prevenzione delle tossicodipendenze, con particolare riferimento alle droghe di sintesi, alla lotta all'abuso di farmaci e sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive, ed al sostegno agli alunni delle aree maggiormente a rischio - sono destinati alle scuole di ogni ordine e grado e finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Sociali, con il precitato D.M., ai sensi dell'art. 1 della legge n. 45 del 18.2.1999.

Gli interventi di cui sopra, pur differenziandosi per modalità operative, strumenti o riferimenti normativi, devono integrarsi, come progetto unitario, nel complessivo piano dell'offerta formativa della scuola e trovare punti di ricaduta nel curricolo scolastico.

Per la realizzazione degli interventi oggetto della presente d

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