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Direttiva MPI 03.12.1999, n. 292

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Art. 4 - Adempimenti del Provveditore agli Studi

II provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 105 co. 1 del D.P.R. n. 309/90, promuove e coordina, nell'ambito provinciale la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della presente direttiva attraverso apposite conferenze dì servizio destinate ai capi di istituto , con la partecipazione degli ispettori tecnici, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati.

Nel corso delle conferenze di servizio il provveditore comunica alle scuole l'importo complessivo degli stanziamenti ricevuti da questo Ministero, distinti per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale del comitato tecnico provinciale e, ove necessario, di comitati distrettuali o interdistrettuali costituiti e composti secondo quanto previsto dal precitato art. 105 comma 2 del D.P.R. n.309/90.

Ciascuna scuola, anche d'intesa con le altre scuole del territorio , predispone un progetto comprensivo di tutte le attività che si intendono realizzare e presenta i progetti redatti secondo le modalità di cui al successivo art. 5 al provveditore agli studi che, sentito il comitato tecnico provinciale, con proprio motivato decreto adotta il piano provinciale degli interventi, ove sono indicati i progetti approvati ed i relativi finanziamenti accordati.

Sulla corretta e proficua realizzazione dei progetti compresi nel piano provinciale di cui al precedente comma, il provveditore esercita l'azione di vigilanza, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati.

Il provveditore trasmette all'Ispettorato dell'Educazione Fisica e Sportiva - coordinamento e gestione delle attività per gli studenti - di questo Ministero la seguente doc

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