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Direttiva MPI 03.12.1999, n. 292

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Art. 5 - Adempimenti delle scuole

Gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dalle norme vigenti e nell'ambito della complessiva progettazione curriculare ed extracurriculare, promuovono il più ampio coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nella individuazione e nella realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2.

I progetti devono contenere i seguenti elementi :

- l'individuazione e l'analisi dei bisogni formativi degli studenti anche secondo un criterio di valorizzazione delle diversità di genere, di cultura, di competenze;

- gli obiettivi, esplicitati anche in termini operativi;

- l'identificazione dì specifiche tematiche connesse ai problemi della salute - che tengano conto delle direttive e degli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea - da approfondire nell'ambito delle diverse discipline di insegnamento e delle attività extracurriculari;

- le risorse professionali da utilizzare; - le metodologie di lavoro;

- i tempi di svolgimento delle attività;

- le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati;

- il preventivo di spesa.

I capi di istituto presentano i progetti al competente provveditore agli studi secondo i tempi e le modalità dal medesimo indicati, previa delibera del collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e del consiglio di istituto per le scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti. Nella delibera del consiglio di istituto deve essere contenuta la sp

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