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D.M. Pubblica istruzione 15.12.1999, n. 301

Nuovi uffici nel Ministero P.I.

Art. 6 - Materie attribuite agli Uffici centrali

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 4 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, permangono in vigore le strutture organizzative e le competenze assegnate alle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio attualmente esistenti, fatte salve le materie e i compiti attribuite alle strutture di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, e quanto di seguito specificato.

2. Nel contesto di una prima sperimentazione di modelli organizzativi di sostegno alla programmata dipartimentalizzazione delle strutture centrali, le Direzioni generali assumono la gestione unitaria di talune missioni e obiettivi trasversali all'attuale ripartizione delle competenze, fermi restando gli incarichi di coordinamento già singolarmente conferiti con D.M. del 9 marzo 1998, In particolare:

a) Direzione generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado: reclutamento, formazione, gestione e valutazione del personale dirigente delle istituzioni scolastiche;

b) Direzione generale dell'Istruzione Media non statale: formazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) Direzione generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale: attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, materie relative alle problematiche degli alunni portatori di handicap;

d) Direzione generale dell'Istruzione Tecnica: attuazione, nell'ambito delle dotazioni organiche definite, delle innovazioni connesse agli organici funzionali ai processi di autonomia e alle tematiche di mobilità del personale della scuola; attuazione degli interventi per la realizzazione dell'obbligo scolastico;

e) Direzione generale dell'Istruzione Professionale: esami conclusivi dei corsi di scuola secondaria superior

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