D.M. Istruzione 27.12.1999
1. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, gli enti pubblici e privati, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti di ricerca.
2. Un apposito Bando di gara disciplina i termini di presentazione delle domande, le modalità di accreditamento e i criteri di selezione dei soggetti interessati alla realizzazione dei corsi di formazione.
3. L'Amministrazione centrale, sulla base dei criteri sottoindicati, accrediterà le Agenzie formative. I criteri di riferimento sono:
• la formazione come missione dell'agenzia formativa tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
• l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
• l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
• le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
• l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
• il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
• la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
• il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
• la documentata conoscenza della natura e, delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
• la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
• la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione
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