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D.M. Istruzione 27.12.1999

Istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 34 commi 2 e 3 del CCNL e all'art. 49 del CCNI, ai fini dell'attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (G.U. 02.03.2000, n. 51)

Art. 6 - Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

1. L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle. agenzie dichiarate vincitrici ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione centrale pubblicherà l'elenco delle sedi dove verranno svolti i corsi e l'elenco per ogni corso dei responsabili amministrativi che hanno presentato la richiesta di partecipazione.

3. L'Amministrazione centrale procederà all'assegnazione dei responsabili amministrativi ai corsi di formazione utilizzando il criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio, anche sulla base delle esigenze tecnico-logistiche dell'Amministrazione centrale stessa.

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. dell'elenco delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione scolastica regionale procede all'affidamento delle attività formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie dichiarate vincitrici di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all'elenco di cui all'art. 5, comma 14.

5. La convenzione prevederà, tra l'altro:

a) l'obbligo per le agenzie affidatarie di attivare i piani esecutivi entro i 15 giorni successivi alla stipulazione della convenzione;

b) le specifiche condizioni e modalità che consentono all'amministrazione scolastica sedi dei corsi di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione della formazione.

7. La verifica delle attività svolte dalle agenzie dichiarate vincitrici è attuata secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

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