D.P.R. 01.12.1999, n. 477
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) per Commissione per la ricerca, la Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
f) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i) per AST e CSN, l'Assemblea della scienza e della tecnologia e i Consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.]
Articolo abrogato dallart. 11, comma 2, del d.P.R. 11 agosto 2003, n. 319.
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