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D.P.R. 01.12.1999, n. 477

Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca. (G.U. 17.12.1999, n. 295)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 4 - Dipartimento e servizi 2

[ 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero, ai sensi dell'articolo 77 del predetto decreto, si articola in un dipartimento, cui è preposto un dirigente generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'interno del quale sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, nonché in altri due uffici di livello dirigenziale generale, di pari livello.

I predetti uffici sono di seguito denominati anche servizi.

2. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, ricompresi nell'ambito del dipartimento e dei servizi, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Al fine di adottare le direttive generali per la definizione dell'indirizzo politicoamministrativo, il Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili del dipartimento e dei servizi.]

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Articolo abrogato dall'art. 11, comma 2, del d.P.R. 11.08.2003, n. 319.

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