D.P.R. 01.12.1999, n. 477
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, sono costituite dal dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici, dal servizi per gli affari generali e il sistema informativo e statistico, dal servizio studi e documentazione.
2. Il dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici provvede nel suo complesso agli interventi in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica di competenza del Ministero e alla relativa programmazione finanziaria.
Il dipartimento si articola in due servizi di livello dirigenziale generale, rispettivamente per l'autonomia universitaria e gli studenti e per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca. I compiti del capo del dipartimento sono quelli indicati dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Nell'ambito del dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici il servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede in particolare:
a) al finanziamento del sistema universitario e ai connessi adempimenti;
b) alla programmazione e sviluppo del sistema universitario e connessi adempimenti;
c) all'esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo;
d) alle attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e a compiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento concernenti i professori e ricercatori universitari e l'avviamento alla didattica e alla ricerca;
e) all'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi interna
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