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D.P.R. 01.12.1999, n. 477

Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca. (G.U. 17.12.1999, n. 295)

Art. 6 - Disposizione finale

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

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