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Legge 15.12.1999, n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (G.U. 20.12.1999, n. 297)

Art. 16 -

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

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