Legge 21.12.1999, n. 513
1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a), nonché gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera b).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
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