Legge 21.12.1999, n. 513
1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte, in fine, le parole: «, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.»;
c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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