Legge 23.12.1999, n. 488
Tabella 1 (articolo 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d), comma 1 della presente tabella.
Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà.
Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sen
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