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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Disposizioni in materia di vendite di immobili

Art. 3 - Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari

1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari».

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