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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Disposizioni in materia di vendite di immobili

Art. 4 - Patrimonio immobiliare dello Stato

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere".

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

" 99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si

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