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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Disposizioni in materia di vendite di immobili

Art. 5 - Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di legge," sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

" 2- bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di trascrizione" a: "nonché".

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) , possono essere venduti nella loro globalità";

b) al comma 7,

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