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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni centrali

Art. 13 - Disposizioni in materia di attività marine

1. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: "sulle retribuzioni corrisposte", sono sostituite dalle parole: "sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti".

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate nel comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica".

5. All'articolo 17, della legg

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