IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni centrali

Art. 14 - Esecuzione di rimborsi di modesta entità

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del ministero delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.