Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo I - Spese delle amministrazioni centrali
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazioni del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano a essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massim
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