Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalla parole: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
2. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16".
3. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158".
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: «a decorrere dall'esercizio finanziario 1999».
6. All'articolo 11 del decreto del Pre
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