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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali

Art. 33 - Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalla parole: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".

2. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16".

3. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158".

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il comma 3.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: «a decorrere dall'esercizio finanziario 1999».

6. All'articolo 11 del decreto del Pre

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