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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo III - Interventi in materia previdenziale

Art. 35 - Gestioni previdenziali

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

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