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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo III - Interventi in materia previdenziale

Art. 36 - Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail

1. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i ministri delle Finanze e del Lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

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