Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo III - Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabilite modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatib
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