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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo III - Interventi in materia previdenziale

Art. 42 - Fondo di previdenza per il clero

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n.903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n.903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n.903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che

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