Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo III - Interventi in materia previdenziale
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
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