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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo III - Interventi in materia previdenziale

Art. 45 - Disposizioni in materia di autotrasporto

A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; 50

c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998. 51

50

Per la soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla presente lettera vedi il comma 1-bis dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

51

Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 giugno 2000, n. 167, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

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