Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo IV - Strumenti di gestione del debito pubblico
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.
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