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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Strumenti di gestione del debito pubblico

Art. 47 - Rimborso dei buoni postali

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, è inserito il seguente:

"Art. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro".

2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

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