Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo IV - Strumenti di gestione del debito pubblico
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n.887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.
3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle
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