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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo IV - Interventi per lo sviluppo

Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione

Art. 49 - Riduzione oneri sociali e tutela della maternità

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. 53

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