Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo IV - Interventi per lo sviluppo
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «a decorrere dal periodo di imposta» fino a: «un milione di lire annue» sono sostituite dalle seguenti: «un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi».
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