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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo IV - Interventi per lo sviluppo

Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione

Art. 50 - Misure per l'occupazione

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «a decorrere dal periodo di imposta» fino a: «un milione di lire annue» sono sostituite dalle seguenti: «un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi».

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