Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo IV - Interventi per lo sviluppo
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: «0,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale»;
b) al terzo periodo, le parole: «di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali»;
c) al quarto periodo, le parole: «e agli assegni al nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale".
2. Per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultati da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui al
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