Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo IV - Interventi per lo sviluppo
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n.133.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n.516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n.266, nonchè all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n.140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
5. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle
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