Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo IV - Interventi per lo sviluppo
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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