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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo IV - Interventi per lo sviluppo

Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione

Art. 62 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, alla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

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