Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo IV - Interventi per lo sviluppo
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali d
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