Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo IV - Interventi per lo sviluppo
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
1. Alla legge 24 giugno 1997, n.196, sono le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati.";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;"
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al lavoratore temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio.";
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei)
1. Le imprese di fornitura sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per:
a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego
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