Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo IV - Interventi per lo sviluppo
Capo II - Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazione
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai «patti per la sicurezza» che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.