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Ordinanza MPI 16.12.1999, n. 307

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Art. 1 -

I Provveditore agli Studi, nei casi in cui risulti necessario garantire il diritto all'istruzione dei minori in situazione di handicap ricoverati presso i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della Sanità o del Lavoro e della Previdenza Sociale, stipuleranno apposite convenzioni secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, per il funzionamento di classi ordinarie, quali sezioni staccate di scuola elementare statale, presso i centri medesimi.

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