CCNL 16.02.1999
Parte I -
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I -
A) Informazione
1. Ciascuna amministrazione fornisce - anche a richiesta - tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1. ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i) concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
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