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CCNL 16.02.1999

Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)

Parte I -

Titolo II - Relazioni sindacali

Capo II - I Soggetti sindacali

Art. 10 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa

1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:

I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

a) Per la parte pubblica:

- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;

b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1;

II) NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:

a) per la parte pubblica:

- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.

b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2.

2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).

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