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CCNL 16.02.1999

Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)

Parte II - Ordinamento professionale

Titolo I - Sistema di classificazione

Art. 15 - Passaggi interni

1. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20.

b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:

a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall'art. 20.

b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono c

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