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CCNL 16.02.1999

Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)

Parte IV - Trattamento economico

Art. 29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato in data 26 luglio 1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate tabelle D e D bis, alle scadenze ivi previste.

2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalle allegate tabelle E ed F.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27, 6° comma del CCNL sottoscritto il 16.5.95, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.

4. Il personale cui è attribuito il livello economico super di cui all'art. 17, mantiene l'indennità integrativa speciale in godimento.

5. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti dell'indennità di buonus

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