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CCNL 16.02.1999

Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)

Parte IV - Trattamento economico

Art. 31 - Fondo unico di amministrazione

1. È costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:

- gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del primo CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;

- la percentuale prevista all'art. 30, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;

- risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;

- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;

- importi relativi all'indennità di Amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;

- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;

- L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 di

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